TFM & KeyMan
Consulting Business

Servizi per le Aziende

TFM & KeyMan

“Crediamo che le aziende italiane possano innovare nel mercato se prima di tutto innovano al loro interno.
Realizziamo il nostro obiettivo proponendo soluzioni innovative, dinamiche, creative
Utilizziamo i più innovativi strumenti finanziari con i partner numero Uno nel mercato”

Il trattamento di fine mandato

Il Trattamento di Fine Mandato, conosciuto anche come Indennità di Cessazione di Carica, è un accantonamento annuo a favore degli amministratori di società, da erogarsi alla cessazione del rapporto.
Questo compenso è una sorta di liquidazione, equiparabile all’indennità di fine rapporto prevista per i lavoratori dipendenti.
A differenza del TFR previsto per i lavoratori dipendenti, che è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, nel caso del TFM per gli amministratori non esiste un articolo del Codice Civile che ne stabilisca l’obbligo di applicazione o l’esatto ammontare, né tanto meno esistono disposizioni previdenziali o sindacali che possano sostituire o integrare le disposizioni di legge.
Tale strumento è pertanto di libera pattuizione tra le parti interessate, ovvero tra la società e l’amministratore o gli amministratori, sebbene il principio di congruità implichi una consistenza coerente con il compenso riconosciuto all’amministratore.
Il TFM è una delle soluzioni più efficaci per rispondere alle esigenze previdenziali dell’imprenditore: tale strumento risulta poco utilizzato specie nelle PMI.
Il Trattamento di Fine Mandato è un compenso che gode di un regime di tassazione più favorevole rispetto al compenso ordinario e il cui costo è interamente a carico dell’azienda, che lo deduce interamente dalla propria dichiarazione dei redditi.
Il TFM gestito attraverso una polizza a “Vita Intera” ha il vantaggio di poter soddisfare le esigenze sia di risparmio che di protezione dell’imprenditore.

TFM-&-KeyMan

Caratteristiche del TFM
Oltre che agli Amministratori e ai Consiglieri di società, il TFM può essere attribuito ai Procuratori e in genere a tutti i collaboratori legati all’azienda da un contratto di collaborazione a progetto.

Il TFM può essere attribuito anche ai soci delle associazioni professionali che ricoprono incarichi amministrativi se previsti dallo statuto dell’associazione stessa.
Altre forme societarie che possono applicare il TFM sono le società di persone (S.n.c., S.a.s.), le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), le società cooperative.
Il TFM rappresenta una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).
Il TFM conviene all’azienda per la sua deducibilità piena e immediata delle somme annualmente accantonate.
Il TFM conviene al percettore per la facoltà di optare per il regime della tassazione separata, in alternativa a quello ordinario.

In pratica la quota accantonata annualmente e destinata al TFM è interamente deducibile dal reddito d’impresa mentre a scadenza i destinatari della liquidazione maturata, ovvero gli Amministratori, godranno della tassazione separata.

Tale tassazione può essere applicata se il diritto all’indennità dell’Amministratore risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Questa condizione è fondamentale. Nel momento in cui l’Azienda decide di accantonare per gli Amministratori una quota per il Trattamento di fine Mandato devono coesistere due aspetti :
• La possibilità di accantonare il TFM deve essere prevista dallo Statuto e quindi deve avere data certa.
• L’Amministratore deve iniziare il suo rapporto con l’Azienda successivamente alla previsione dello Statuto.

Come funziona la tassazione del TFM in capo all’Azienda e agli Amministratori?
Una polizza vita “mista”, può soddisfare le seguenti esigenze:

previdenziali e di investimento. Le somme versate nella polizza a “vita intera” confluiscono in un fondo di gestione separato dal patrimonio della Compagnia, per cui sicuro per legge (è una delle poche cose sicure rimaste, assieme al conto corrente bancario, che però è garantito per decreto legge fino al limite di euro 100.000).

protezione. La polizza “vita intera” che viene proposta copre “fin da subito” dai rischi di morte i familiari dell’amministratore da lui designati, o l’azienda stessa (c.d. polizza del Key man), con un consistente capitale; copre inoltre l’amministratore stesso in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, attraverso l’estensione della copertura precedente; il Living Needs Benefit (Beneficio in Vita): la liquidazione, se richiesta, del capitale assicurato rischio morte all’amministratore medesimo in caso di malattia terminale o necessità di trapianto di organo vitale senza il quale si determina un’aspettativa di vita di sei mesi o meno.

liquidità. Accantonare annualmente quanto necessario all’erogazione del TFM.

La normativa fiscale ha previsto per il TFM l’applicazione di un regime di tassazione più favorevole rispetto a quello ordinario.
Inoltre la Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili (pertanto inappellabile) con sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008 ( Approfondimento ) ha sancito definitivamente l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle polizze vita per l’amministratore, rendendo questi capitali intoccabili anche in caso di “default” dell’azienda.

Considerazioni civilistiche
La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all’attribuzione del TFM agli amministratori.

L’assunzione di un’adeguata delibera assembleare è necessaria sia al fine di escludere ogni possibile contestazione di natura civilistica, sia per legittimarne, come verrà detto più avanti, la deducibilità fiscale delle quote di TFM imputabili in ciascun periodo d’imposta.
Per quanto riguarda le modalità di quantificazione del TFM, di solito viene previsto l’accantonamento di quote annuali di importo fisso o legato al compenso ordinario dell’amministratore.

Considerazioni fiscali
Gli accantonamenti per il TFM sono fiscalmente deducibili se l’attribuzione del TFM è prevista dall’atto costitutivo o da una delibera dell’assemblea dei soci, in quanto concorrono alla formazione del reddito della società a condizione che siano conformi alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto, in armonia del combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 105 del T.u.i.r.

Peraltro, il rispetto della data certa di attribuzione del diritto all’indennità, data che deve essere anteriore all’inizio del rapporto, requisito richiesto per quanto riguarda il trattamento fiscale del percettore affinchè possa essere assoggettato, se più conveniente, a tassazione separata, così come prevede l’art. 17, comma 1, lettera c) del T.u.i.r., interessa anche la società in quanto, in mancanza del suddetto requisito, viene meno la deducibilità dell’accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima, così come si è espressa l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 211/E del 22 maggio 2008.

La norma di comportamento n. 125 dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano indica alcuni esempi idonei a fornire data certa:
• l’estratto notarile del libro delle delibera assembleare interessata
• vidimazione notarile del libro stesso ex art. 1, R.D.L. n. 1666/1937
• notifica rituale della delibera all’amministatore (da parte dell’ufficiale giudiziario o mezzo equivalente)
• convalida con la trasmissione della delibera a mezzo raccomandata non imbustata
• registrazione della delibera all’ufficio del registro (c/o l’Agenzia delle Entrate)

Nel caso che la società stipuli una polizza assicurativa mista per far fronte all’impegno di erogare il TFM dobbiamo distinguere il caso in cui beneficiaria caso morte dell’amministratore è la società da quello in cui beneficiari sono i soggetti designati dall’amministratore stesso.

Nel primo caso le quote del premio assicurativo a copertura del caso morte sono costi sostenuti nell’esclusivo interesse della società (c.d. polizza del key man) e non costituiscono reddito tassabile in capo alla retribuzione dell’amministratore.

Nel secondo caso le quote del premio assicurativo a copertura del caso morte sono costi sostenuti nell’esclusivo interesse dell’amministratore, di conseguenza i premi costituiscono “fringe benefits” costituenti reddito in capo all’amministratore. Per la società, tali costi saranno deducibili ai soli fini dell’ires.
In questo secondo caso, qualora la società abbia stabilito di indennizzare gli aventi causa dell’amministratore in caso di morte dello stesso, con apposita delibera assembleare, si potrà applicare il trattamento fiscale proposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 55/E del 4 marzo 1999.
Con sentenza n. 28585/2008 la Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria non può sindacare sulla congruità dei compensi degli amministratori, anche se stabiliti in misura eccessiva rispetto alla dimensione ed alla redditività della società erogante, purchè risultino da delibera assembleare.

L’UOMO CHIAVE – KEY MAN
Il capitale più importante di ogni Azienda è rappresentato dalle risorse umane. Alcune di queste possono essere difficilmente sostituibili in virtù della funzione strategica svolta all’interno dell’azienda stessa.

Un “Uomo Chiave” potrebbe essere l’Amministratore Delegato o un commerciale con portafoglio clienti importante, o ancora un socio che ha dato un contributo decisivo alla crescita dell’azienda.La perdita di una di queste figure potrebbe arrecare danni ingenti e immediati.
La Polizza KEY MAN è lo strumento assicurativo che tutela queste professionalità.
E’ un contratto che ha come Contraente e Beneficiario l’Azienda e come Assicurato la persona fisica sulla cui vita è stipulato, ovvero l’Uomo Chiave. La copertura può essere destinata alle Aziende costituite in forma societaria, ai singoli Imprenditori o ai Liberi Professionisti.
Fornisce allo stesso tempo una valida tutela e importanti vantaggi fiscali.
Quali garanzie vengono prestate?
La Polizza KEY MAN garantisce la liquidazione di un capitale in caso di premorienza dell’Uomo Chiave e offre una soluzione immediata per fronteggiare le criticità sorte in seguito all’evento “Morte” assicurando la continuità dell’attività, ma soprattutto evitando di intaccare le risorse economiche dell’Azienda.

Non esiste un limite per la determinazione del capitale massimo assicurabile, ma il principio di congruità implica una copertura proporzionata al peso della figura da tutelare.
Nel caso in cui l’Assicurato sia socio di una società di persone, ad esempio, il capitale potrebbe coincidere verosimilmente con la sua quota e in questo caso la Polizza permetterebbe di liquidare i suoi eredi senza intaccare le risorse dell’Azienda. Infatti l’Art. 2284 del Codice Civile prevede che in caso di morte di uno dei soci, i rimanenti devono liquidare agli eredi il valore della quota spettante al socio deceduto. Stipulando una KEY MAN, la società eviterebbe di contrarre debiti o di intaccare il patrimonio per liquidare gli eredi qualora questi non volessero subentrare al socio deceduto.
In una società di capitali la KEY MAN proteggerebbe l’Azienda nel caso in cui dovesse venire a mancare un dirigente, un amministratore o qualsiasi figura che ricopra un ruolo fondamentale. L’Azienda si tutela garantendosi un capitale consistente in caso di premorienza della figura chiave, condizione che provocherebbe un danno economico diretto e immediato. Questo capitale potrà essere utilizzato ad esempio per ingaggiare sul mercato un nuovo manager o per pagare delle consulenze esterne utili per il proseguimento dell’attività. La copertura non si configura come benefit per il manager essendo stipulata dall’Azienda a proprio favore.
L’Azienda/Contraente può stipulare una polizza assicurativa nel suo esclusivo interesse economico e deduce il premio pagato dal reddito d’impresa (costo inerente).
Il Key Man/Assicurato deve acconsentire per iscritto alla stipula del contratto (Art. 1919 Codice Civile).
Per l’Azienda/Beneficiario l’indennità percepita in caso di morte o di Invalidità Permanente dell’uomo chiave entrerà nel reddito d’impresa e sarà di conseguenza tassata.
Fiscalmente l’importo dei premi è interamente deducibile. infatti gli stessi sono considerati componenti negativi di reddito a patto che Contraente e Beneficiario del contratto coincidano con l’Azienda stessa.
Le somme liquidate all’Azienda, in caso di morte dell’Assicurato, sono considerate componenti positive di reddito.
Nel momento in cui l’Azienda non avesse più la necessità di coprire il rischio connesso alla perdita della risorsa umana, nel caso abbia stipulato un’Assicurazione a Vita Intera, ha la facoltà di riscattare la polizza.
Anche le somme incassate a seguito di riscatto del contratto sono da considerarsi componenti positive di reddito e quindi soggette a tassazione.
La Polizza KEY MAN assume in genere i tratti tipici di un’Assicurazione sulla Vita Temporanea Caso Morte o di un’Assicurazione a Vita Intera.

Vuoi ricevere una consulenza Gratuita?

Ti invitiamo a compilare il form sottostante e ti risponderemo nel pù breve tempo possibile

    - Ho letto e accetto le informative sulla Privacy Policy.